Esonero dell'esecutore testamentario. Provvedimento del Presidente del Tribunale. Natura non decisoria: non impugnabilità per cassazione. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10107 del 16 aprile 2021)

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 710 cod.civ. l'autorità giudiziaria, su istanza di ogni interessato, può esonerare l'esecutore testamentario dal proprio ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei propri obblighi, per inidoneità all'ufficio oppure per aver commesso azioni che menomino la fiducia nel medesimo. L'art. 750 c.p.c. individua l'autorità competente nel presidente del Tribunale, il cui provvedimento è reclamabile avanti al presidente della Corte d'Appello. La regola generale di cui all'art. 739 c.p.c. risulta ostativa rispetto alla possibilità di ulteriore ricorso per Cassazione, stante la natura non decisoria del provvedimento.
Nel senso della decisione in commento, si veda Cass. 2014/18468.

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