Esecutore testamentario. Legittimazione processuale: distinzione tra azioni peculiari dell'Ufficio e azioni relative ai beni della massa ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5520 del 28 febbraio 2020)

L'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 cod.civ., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia introduce la distinzione, in tema di legittimazione processuali, tra le azioni che l'esecutore testamentario può promuovere in quanto direttamente radicate nel proprio incarico, che lo vedono direttamente attore o convenuto e le diverse situazioni processuali nelle quali vengano in considerazione situazioni giuridiche soggettive afferenti all'asse ereditario. Esse infatti vedono gli eredi, in quanto titolari di esse, coinvolti in via diretta e l'esecutore testamentario, la cui presenza in giudizio è comunque necessaria, rivestire la differente qualità di sostituto processuale. Va rammentato che l'art. 704 cod.civ. prescrive che l'esecutore ha la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall'erede. L'intervento volontario potrà pertanto concernere qualunque giudizio promosso dall'erede relativo alla successione. Quanto alla legittimazione passiva la norma prevede invece che, nel corso della gestione, le azioni relative all'eredità devono essere proposte non soltanto nei confronti dell'erede, bensì anche verso l'esecutore. Si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario limitato. Anzitutto ciò può avvenire solo durante la gestione dell'esecutore (che ordinariamente non eccede l'anno a far tempo dall'apertura della successione ai sensi del III comma art.703 cod.civ.. Deve inoltre trattarsi oggettivamente di azioni relative all'ufficio dell'esecutore (cioè di questioni che riguardano la conservazione, la gestione dei beni affidatigli). Infine occorre che almeno taluno dei chiamati abbia accettato l'eredità. Diversamente infatti l'esecutore sarà l'unico soggetto dotato di legittimazione processuale, venendo a rappresentare l'eredità nelle cause passive.

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