Erogazioni effettuate da un socio in favore della società. Distinzione tra versamenti a titolo di finanziamento e versamenti in conto capitale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7919 del 20 aprile 2020)

L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale"; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale "residual claimant".

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette in luce la distinzione tra finanziamenti in favore della società e versamenti in conto capitale. Soltanto i primi assicurano al socio il diritto alla restituzione (sia pure tenuto conto della prostergazione rispetto agli altri crediti sociali), mentre i secondi devono sostanzialmente concepirsi come " fondo perduto", con la rilevante conseguenza che, quand'anche utilizzati ai fini di incrementare la misura del capitale sociale, essi finiscono per profittare anche agli altri soci, i quali se ne giovano proporzionalmente alla entità della propria partecipazione sociale.

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