Effetti della risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita: la scrittura privata non costituisce mandato a vendere. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5529 del 10 marzo 2014)

In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.
Laddove il contratto preliminare di compravendita immobiliare è stato oggetto di risoluzione per mutuo consenso, deve escludersi che la relativa scrittura privata possa essere qualificata come mandato a vendere dal quale scaturirebbe il preteso obbligo a vendere l’immobile oggetto del preliminare che si postula a carico di una delle parti, stante l’esercizio della facoltà di sciogliere il contratto esercitata dai contraenti con la scrittura privata non poteva sorgere, non configurandosi alcun diritto a disporre del bene, caducato ogni legame con l’esercitato recesso dal preliminare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevanti le precisazioni di ordine teorico che la S.C. ha avuto modo di svolgere circa la natura giuridica del mutuo dissenso. Esso, secondo la Cassazione, "realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, da vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario" se ne è dedotto logicamente che "dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare posizioni soggettive relative al contratto risolto, giacchè ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto".

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