Effetti della risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita: la scrittura privata non costituisce mandato a vendere. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5529 del 10 marzo 2014)
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.
Laddove il contratto preliminare di compravendita immobiliare è stato oggetto di risoluzione per mutuo consenso, deve escludersi che la relativa scrittura privata possa essere qualificata come mandato a vendere dal quale scaturirebbe il preteso obbligo a vendere l’immobile oggetto del preliminare che si postula a carico di una delle parti, stante l’esercizio della facoltà di sciogliere il contratto esercitata dai contraenti con la scrittura privata non poteva sorgere, non configurandosi alcun diritto a disporre del bene, caducato ogni legame con l’esercitato recesso dal preliminare.