E' indispensabile l'ordine del Giudice per annotare la pronunzia di nullità di un atto a margine della trascrizione di esso? (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 31831 del 10 dicembre 2024)

L'annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art 2655 cod.civ., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la domanda giudiziale intesa a far dichiarare la nullità di un atto soggetto a trascrizione, deve essere a propria volta trascritta (art. 2652 n.6 cod. civ.). La norma citata prevede anche la fattispecie acquisitiva di cui alla c.d. "pubblicità sanante" che fa salvi, a determinate condizioni, gli acquisti dei terzi.
Una volta che sia intervenuta la pronunzia del giudice che abbia accolta la domanda, essa va annotata a margine della predetta trascrizione: con essa si consolidano infatti quegli effetti prenotativi che erano propri della domanda giudiziale e che, per effetto della sentenza, diventano definitivi.
Con il provvedimento che si commenta viene precisato che il compimento della predetta formalità pubblicitaria non presuppone necessariamente l'ordine del giudice, potendo essere eseguita anche a semplice richiesta della parte.

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