Donazioni eseguite dal defunto. Collazione per imputazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17755 del 21 giugno 2023)

Quando il coerede, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli dalla legge, preferisce il conferimento per imputazione, ed in tutti quegli altri casi in cui, per espressa disposizione di legge, la collazione non può avvenire se non mediante imputazione, la donazione resta ferma, nonostante la sopravvenuta apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte del coerede tenuto alla collazione. Nella collazione per imputazione il bene rimane sempre di proprietà del coerede donatario, il quale lo trattiene in virtù della donazione ricevuta, e deve soltanto versare nella massa l'equivalente pecuniario del bene, il che di norma avviene soltanto idealmente, con "l'imputarne il valore" alla porzione del donatario.
Mentre nei casi normali il conferimento per imputazione è meramente ideale, in quanto si converte, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi a norma dell'art. 725 cod.civ., in una proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota ereditaria, il conferimento è invece effettivo per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota ereditaria, giacché per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario.
La collazione per imputazione dell'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non può essere regolata dalle norme sulla divisione, in particolare sui conguagli divisionali, ma ricade invece sotto la disciplina delle norme dettate espressamente per la collazione. Il debito relativo a tale eccedenza deve essere, quindi determinato secondo il tassativo dettato della già menzionata norma di cui all'art. 747 cod.civ. con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione e costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico, il diritto dell'erede non donatario, nei confronti del coerede conferente per imputazione, avendo per oggetto originario non già i beni. La misura di questo conguaglio si ottiene dividendo pro quota fra tutti i coeredi nei cui confronti opera la collazione, compreso il donatario, il valore dei beni relitti e del bene conferito per imputazione, stimati gli uno e gli altri secondo i valori del tempo dell'aperta successione, e poi sottraendo dalla quota del donatario il valore della donazione ricevuta. Sull'eccedenza, così calcolata, sono dovuti gli interessi dal tempo dell'apertura della successione che costituiscono tale eccedenza, sebbene l'equivalente pecuniario di essi da determinarsi nel modo anzidetto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Utilissima pronunzia della Cassazione, imperniata sul difficile tema della natura giuridica e del meccanismo di operatività della collazione per imputazione nell'ambito del procedimento divisionale che ha luogo una volta che siasi aperta la successione del donante. In tale contesto infatti il donatario (che non sia stato dispensato dalla collazione) che abbia optato per il conferimento per imputazione e che sia obbligato concretamente a riversare nell'asse denaro (ciò che normalmente non ha luogo, stante la virtuale conversione del credito dei condividenti nel diritto a prelevare beni dall'asse ereditario per un valore corrispondente ai sensi dell'art. 725 cod.civ.), ciò che accade quando il bene donato in vita dal de cuius abbia un valore talmente elevato da rendere attuale la riferita circostanza, deve procedere al pagamento in base ad una valutazione del bene oggetto della liberalità parametrato al tempo dell'apertura della successione (e non in base al valore del bene al tempo della donazione ricevuta). Il relativo debito genera anche interessi dal giorno dell'apertura della successione.

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