Divisione ereditaria. Comoda divisibilità nell'ipotesi di unico cespite immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3694 del 12 febbraio 2021)

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile.
Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti all'atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitatamente ai soli partecipanti all'atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento definitivo e totale della comunione stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 1114 cod.civ., dettato in tema di divisione ereditaria, la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. La pronunzia in esame chiarisce, a tal riguardo, che, nell'ipotesi di unicità dell'immobile da dividere, il concetto di "comoda divisibilità" ricorre: a) quando è possibile effettuare tante porzioni quanti sono i condividenti (potendo la corresponsione di conguagli in denaro eventualmente svolgere una funzione perequativa), b) formare porzioni da assegnare congiuntamente a più condividenti che rimangano tra loro in una condizione di contitolarità. Giova tuttavia mettere a fuoco come tutti i condividenti debbano prendere parte alla divisione, quand'anche taluni rimangano concretamente nella condizione di non risultare assegnatari di porzioni singolarmente loro assegnate, ma in una condizione di comunione, ancorchè "depurata" dalla quota già facente capo ai condividenti apporzionati (c.d. stralcio divisionale). La divisione cui non assumessero parte tutti i contitolari non potrebbe infatti non essere considerata invalida (Cass. Civ. Sez. II, 194/75).

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