Divieto testamentario di alienazione e divisione giudiziale: la natura dichiarativa del procedimento divisionale non ne implica una violazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26351 del 7 novembre 2017)

Il divieto di alienazione contenuto nel testamento olografo non blocca la divisione giudiziale dei beni. Infatti la natura dichiarativa dell’atto non comporta violazione della volontà del defunto dal momento che ciascuno dei partecipanti alla comunione ha diritto di chiederne lo scioglimento.
Lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione e, quindi, non viola il relativo divieto imposto dal testatore, in quanto l'effetto “dichiarativo-retroattivo” della divisione rende ogni comproprietario titolare di quanto attribuitogli fin dall'epoca di apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che il testatore poteva imporre la inalienabilità di quanto oggetto dei lasciti di cui ha disposto soltanto entro limiti ben precisi (cfr. il vecchio testo dell'ultimo comma dell'art. 692 cod.civ., abrogato dalla l. 151/1975), si ritiene che, in ogni caso, la proibizione debba essere collocato nell'ambito della norma più generale di cui all'art. 1379 cod.civ.. In ogni caso la divisione, sia se intervenga convenzionalmente, sia se, come nell'ipotesi in considerazione, abbia luogo all'esito di procedimento civile, non costituisce in senso tecnico "alienazione". Infatti la natura dichiarativa dell'atto divisionale, come la correlata efficacia retroattiva del medesimo, non consentono di configurare la fattispecie quale "atto di alienazione". Un motivo in più per respingere la tesi di quanti, innovando una radicata opinione, più recentemente hanno ritenuto di configurare la divisione come avente effetti costitutivi e traslativi.

Aggiungi un commento