La Legge 151/75 ha abrogato l'ultimo comma dell'art.
692 cod.civ. , ai sensi del quale il divieto di disporre a qualsiasi titolo dei beni ereditari imposto dal testatore era nullo. Qual è l'esito dell'eliminazione del detto riferimento? Secondo un'opinione la rielaborazione del testo dell'articolo in considerazione non sarebbe specialmente significativa: il divieto in parola sarebbe ancora deducibile dal tenore complessivo della proibizione del fedecommesso al di fuori della specifica ipotesi di legge
nota1. A parere di altri invece l'eliminazione espressa della proibizione farebbe residuare un margine per la valutazione del divieto di alienazione secondo la regola generale (e con i limiti di efficacia meramente interna) di cui all'art.
1379 cod.civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
15240/2017) In altri termini, il divieto per l'istituito di alienare per atto tra vivi quanto lasciatogli dal testatore potrebbe essere valido se contenuto entro ragionevoli limiti di tempo, semprechè sia sorretto da un apprezzabile interesse di quest'ultimo
nota2. Per quanto invece attiene al divieto di disposizione per atto a causa di morte si dirà partitamente in relazione al c.d. fedecommesso
de residuo. Non costituisce violazione dell'eventuale divieto testamentario in parola l'atto divisionale, neppure se all'esito di procedimento instaurato giudizialmente (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
26351/2017).
Note
nota1
Si sostiene che se si consentisse la possibilità per il testatore di vietare siffatte alienazioni si avrebbe pur sempre una sostituzione fedecommissaria, seppur limitata alla sola conservazione dei beni: così Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, pp.370 e ss.; Amato-Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, p.39 e Benedetti, Delle sostituzioni, in Comm. al dir. di fam, vol.V, Padova, 1992, p.221.
top1 nota2
Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.343; Racchiusa, Sulla nullità della sostituzione fedecommissaria, in AA.VV., Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, p.578 e Rocca, Il divieto testamentario di alienazione, in Riv.trim. dir. e proc.civ., 1982, p.409, per il quale questa fattispecie potrebbe configurarsi come oggetto di una obbligazione modale.
top2 Bibliografia
- AMATO-MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
- BENEDETTI, Delle sostituzioni, Padova, Comm. al dir. di famiglia, vol. V, 1992
- GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
- RACCHIUSA, Sulla nullità della sostituzione fedecommissaria , Milano, Studi sulla riforma del diritto di famiglia, 1973
- ROCCA, Il divieto testamentario di alienazione, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982
- TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978