Delazione e vocazione nella sostituzione fedecommissaria



La sostituzione fedecommissaria realizza un'ipotesi di duplice delazione. Tizio nomina erede l'incapace Caio e, ad un tempo, a costui sostituisce Mevio che ne dovrà avere la cura. Come appare evidente, la chiamata riguarda in primo luogo Caio, in favore del quale essa opererà immediatamente all'atto dell'apertura della successione. Soltanto nel tempo che segue la morte di Caio (e subordinatamente all'effettiva prestazione degli obblighi assistenziali da parte di Mevio) il sostituito potrà essere considerato a propria volta chiamato. E' questo ciò che si ritrae dalla disamina degli artt. 692 apri, 696 cod.civ. . Secondo la prevalente opinione si tratterebbe dunque di una doppia delazione successiva nota1, nel senso che la seconda chiamata segue la prima quanto ad efficacia, senza che di essa si dia eliminazione retroattiva. Se infatti è possibile riferire della delazione in favore del sostituito come sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza dell'istituito al sostituito, non è, al contrario, possibile inversamente definire la delazione in favore dell'istituito come sottoposta alla condizione risolutiva legata alla verificazione del medesimo evento. Una volta che l'istituito sia morto prima del sostituito la chiamata in favore del primo non viene eliminata retroattivamente, ma rimane per quello che è stata, ad essa seguendo l'operatività della delazione in favore del sostituito nota2.

Invero a tal proposito occorrerebbe dar conto della sorte dei diritti eventualmente spettanti agli eredi legittimi (o testamentari) dell'istituito incapace. Infatti la delazione in favore di costoro potrà attivarsi nell'ipotesi di premorienza del sostituito rispetto all'istituito. In tal caso, ai sensi dell'art. 696 cod.civ., "i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro (cioè alle persone o agli enti che avrebbero dovuto aver cura dell'incapace) è devoluta ai successori legittimi dell'incapace". In questo senso potrebbe parlarsi di una eliminazione retroattiva della delazione in favore dell'istituito: ferma restando l'ineliminabilità storica della titolarità dei beni durante la di lui vita (nonchè della permanente validità degli atti di amministrazione compiuti), egli non sarebbe in grado di trasmettere ai propri eredi tra gli elementi attivi del patrimonio anche quelli di cui alla sostituzione, stante l'eliminazione della delazione. Non potrebbe il fenomeno essere alternativamente costruito come delazione degli eredi dell'istituito sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del sostituito rispetto all'istituito. Sembrerebbe infatti una forzatura far dipendere direttamente dalla volontà del disponente l'operatività di una delazione in favore di soggetti spesso a costui sconosciuti.

Occorre infine rammentare la natura composita della sostituzione fedecommissaria. L'efficacia della stessa è infatti legata non soltanto alla volontà di colui che la prevede. E' altresì indispensabile che venga accertata l'effettiva cura dell'incapace, elemento che, come appare evidente, introduce un grado di notevole incertezza nota3. Cosa dire dell'ipotesi in cui ad occuparsi dell'incapace si siano avvicendati in tempi successivi più soggetti? E se più persone abbiano fatto a gara per sovvenire ai bisogni dell'istituito? La questione ha a che fare con l'individuazione del sostituito alla quale si rinvia.

Note

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Piras, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano, Milano, 1952, p.46; Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.386; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.221; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.167. La delazione si perpetuerebbe alla morte dell'istituito in favore del sostituito. Contra, nel senso che si tratti invece di una doppia delazione contestuale Ricca, voce Fedecommesso, in Enc.dir., p.124. Invero la questione sembra mal posta. Cosa significa fare riferimento ad una delazione contestuale piuttosto che ad una delazione successiva? Se con questo termine si intende che la chiamata risale comunque allo stesso atto di ultima volontà in forza del quale tanto l'istituito quanto il sostituito vengono contemporaneamente designati, la cosa è accettabile. La definizione non coglierebbe tuttavia il segno, dal momento che non tanto di delazione quanto di vocazione sarebbe più appropriato parlare. In questo senso il riferimento alla delazione successiva colpisce invece il concetto, sottolineando come i soggetti beneficiati non siano contemporaneamente nella possibilità di acquisire il lascito, dovendo seguirsi un ordine successivo irretroattivo. Una volta che la delazione in favore del sostituito potrà dirsi operativa, la titolarità dei beni lasciatigli gli competerà a far tempo dalla data della morte dell'istituito, senza che possa retroagire al momento della apertura della successione dell'originario disponente.
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nota2

Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1161.
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nota3

Questo ulteriore elemento configurerebbe a giudizio di alcuni (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 575 e Benedetti, Delle sostituzioni, in Comm.al dir. di fam., vol.V, Padova, 1992, p.208) una "fattispecie complessa".
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Bibliografia

  • BENEDETTI, Delle sostituzioni, Padova, Comm. al dir. di famiglia, vol. V, 1992
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PIRAS, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano,, Milano, 1952
  • RICCA, Fedecommesso, Enc. dir., XVII, 1968
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994

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