Diritto di livello. Accertamento dell'esistenza dello stesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30823 del 6 novembre 2023)

Il cd. “livello” ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema messo a fuoco dalla pronunzia in commento è costituito dal fatto che i diritti di livello sono stati costituiti in tempi ormai remoti e se ne sono perduti i titoli. Essi dunque permangono per lo più nelle menzioni catastali. Queste ultime, d'altronde, non costituiscono di per sè null'altro se non un indice probatorio, non tuttavia il fondamento del diritto. Ecco il motivo dell'evocazione, in via alternativa rispetto al titolo, dell'atto ricognitivo, che tuttavia costituisce negozio di accertamento, figura comunque eccezionalmente ammessa in tema di enfiteusi (art. 969 cod.civ.)

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