Censi




Con la locuzione censo nota1 nota1 si intendeva alludere nel diritto intermedio a quelle erogazioni di natura tributaria da eseguire a favore dello Stato o della Chiesa e gravanti la persona fisica o la terra. Il censo finì per evocare la prestazione periodica dovuta a fronte dell'alienazione di un immobile (censo riservativo) ovvero della consegna di un capitale (censo consegnativo).

La figura si può dire si sia risolta nel moderno contratto di rendita perpetua (art. 1961 cod.civ. ) nelle due varianti della rendita che si costituisce a fronte della cessione di un immobile (rendita fondiaria) o di una somma capitale (rendita semplice). Si consideri anche il modo di disporre dell' art. 58 del R.D. 318/42 che, nel considerare le modalità di affrancazione del fondo enfiteutico, nel III comma riferisce le prescrizioni di cui al I comma anche ai censi ed alle "altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali".

Note

nota1

Il censo significava ad un tempo sia l'appartenenza di un soggetto ad una determinata classe sociale ed economica, sia il tributo relativo a siffatta appartenenza.
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