Diritto del mediatore a percepire la provvigione. Divergenza tra nozione di "affare" e "contratto" effettivamente concluso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11127 del 6 aprile 2022)

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.
In tema di mediazione, la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755, comma 2, cod.civ.; di conseguenza, la mancata prova degli usi normativi non comporta, per ciò solo, il rigetto della domanda, dovendosi ricorrere al criterio subordinato dell'equità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si articola sulla nozione di "affare" quale snodo decisivo ai fini della maturazione del diritto alla provvigione in capo al mediatore. Non è detto che la conclusione dell'affare coincida con il perfezionamento del contratto originariamente programmato. A tacer del fatto che l'affare possa ritenersi concluso già in conseguenza della stipulazione di un semplice contratto preliminare, è altresì possibile configurare una fattispecie complessa di atti plurimi, tra loro collegati, intesa comunque a conferire efficacia alla negoziazione, dovendosi anche in tale ipotesi reputarsi concluso l'affare e, per l'effetto, sorto il diritto del mediatore.

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