Diritti del terzo avente causa dal subacquirente del bene oggetto di compravendita assoggettata ad azione revocatoria fallimentare. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 24655 del 19 novembre 2014)

Chi abbia acquistato un bene, oggetto di azione revocatoria, dal sub acquirente del medesimo bene, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la domanda, atteso che egli non assume la condizione di successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c., bensì quella di ulteriore terzo sub acquirente: infatti, egli non subentra nel diritto controverso – come nell’ipotesi di cessione del contratto di (sub)acquisto – ma riceve unicamente l’immobile oggetto dei plurimi negozi avvenuti in successione, con la conseguente inapplicabilità della norma processuale invocata ed inammissibilità del ricorso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame pone in rilievo la distinzione tra subingresso nel medesimo diritto già facente capo al dante causa (come avviene nella cessione del contratto, in cui il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi che già incombevano sul proprio autore) e diritto scaturente da pattuizioni "a catena", come appunto nell'ipotesi in esame di vendita del bene cui abbiano fatto seguito ulteriori alienazioni. In quest'ultimo caso chi abbia acquistato il bene da colui che l'avesse precedentemente comprato non può definirsi come successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art.111 c.p.c.: ne segue il difetto di legittimazione attiva in ordine all'azione.

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