Dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'intestazione fiduciaria di immobile contenuta in un testamento: quale effetto? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 26988 del 26 novembre 2020)

La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai sensi dell'art. 627 cod.civ. non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti, riguardando effettivamente altro soggetto. Comunemente alla disposizione, il cui titolo fa espresso riferimento al fenomeno della fiducia, si assegna il ruolo di sancire l'irrilevanza del fenomeno fiduciario nell'ambito testamentario. Ciò premesso, è il caso di rilevare come l'ipotesi qui in considerazione nulla abbia a che fare con il tema trattato dalla norma citata. Nella fattispecie non è infatti in gioco l'efficacia di una disposizione effettuata a favore di un soggetto cui sia stato assegnato il compito (fiduciario) di ritrasmettere il beneficio ricevuto in favore di altri. Viene invece in considerazione la dichiarazione, avente un carattere lato sensu confessorio, di chi abbia riconosciuto la propria funzione di intestatario fiduciario di un bene in un documento qualificabile in chiave di testamento. Quali gli effetti di una siffatta dichiarazione? Secondo la S.C. essa inverte l'onere della prova in favore del fiduciante. Sarebbe stato interessante un approfondimento del tema sotto la specie degli effetti di quello che ben potrebbe essere qualificato come negozio di accertamento.

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