Decorrenza del termine per accettare la delazione ereditaria per i chiamati in subordine. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16426 del 27 settembre 2012)

In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c.. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 cod. civ., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l' actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia spiega in maniera didascalica l'apparente divergenza del modo di disporre dell'art.480 cod.civ. rispetto al principio di cui all'art.2935 cod.civ. in base al quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", innestando opportunamente il tema della praticabilità dell'actio interrogatoria, quale rimedio per risolvere un'incertezza altrimenti potenzialmente persistente circa le sorti dell'eredità.

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