Costituzione volontaria di servitù di passo su fondo intercluso. Natura coattiva. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 24966 del 7 ottobre 2019)

Per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo è quella dell'applicabilità o meno alla servitù della causa estintiva di cui all'art.1055 cod.civ., norma che contempla l'ipotesi di estinzione del diritto reale in dipendenza del venir meno della causa di interclusione del fondo. La soluzione accolta è quella di applicare automaticamente il principio, salvo che le parti abbiano espressamente previsto. Insomma: la natura coattiva informa comunque il contenuto del rapporto, salvo patto contrario.

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