Cooperativa a contributo erariale. Momento di costituzione del condominio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23876 del 3 settembre 2021)

In tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, la stipulazione del primo mutuo individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario dell'alloggio segna il momento in cui l'edificio passa dal regime della proprietà indivisa, facente capo alla cooperativa, a quello di proprietà frazionata, con la formazione di un condominio, cui partecipa la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai rispettivi assegnatari. Ne segue che gli alloggi costruiti in esubero rispetto al numero dei soci, ovvero non ancora assegnati, non entrano a far parte del condominio costituito tra i soci medesimi, non essendo parti comuni dell'edificio, restando piuttosto, in assenza di un titolo che li attribuisca a tutti o ad alcuni dei condomini, in proprietà della cooperativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
A far tempo da quale momento il fabbricato edificato da una società cooperativa che fruisce della contribuzione erariale può essere qualificato come condominio? Secondo la S.C. tale momento coincide con quello dell'acquisizione dell'alloggio da parte del primo soggetto assegnatario. In questo tempo infatti avrebbe luogo il frazionamento della originaria proprietà indivisa, costituendosi il condominio tra il primo acquirente e la cooperativa in relazione a tutte le altre unità ancora non assegnate.
Nel caso specifico, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto di proprietà condominiale due appartamenti, costruiti in esubero da una cooperativa a contributo erariale poi estinta, unità immobiliari non assegnate formalmente ad alcun socio.

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