Contratto preliminare e determinabilità dell'oggetto. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1626 del 24 gennaio 2020)

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la possibilità di determinare l'oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili "aliunde", idonei a consentire in modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora questo sia individuato per "relationem" in un atto destinato a formare parte integrante dell'accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi esterni diversi dall'atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne parte integrante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quid juris nell'ipotesi in cui il preliminare di vendita immobiliare non faccia menzione dei dati catastali dell'immobile, ma contenga semplicemente il rinvio ad una planimetria che avrebbe dovuto essere allegata al contratto, ma che in effetti non risulta mai essere stata prodotta agli atti del giudizio? Secondo la Cassazione, che in tal modo ha confermato il giudizio di merito, siffatta situazione non può che comportare la conseguenza dell'invalidità del congegno negoziale, stante non soltanto la indeterminatezza, ma addirittura l'indeterminabilità dell'oggetto dello stesso.

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