Contrasta con il diritto europeo il rifiuto dell'autorità di uno Stato membro di riconoscere gli effetti reali del legato "per rivendicazione", sulla scorta dell'argomento in base al quale tale Stato non lo disciplina. (Corte di Giustizia Europea, Sez. II, sent. n. C-218/16, 2017)
L'art. 1, par. 2, lett. k) ed l), nonché l'art. 31 del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un'autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato "per rivendicazione", conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all'art. 22, par. 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato nello Stato stesso, la cui legislazione non conosce l'istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.