Conservazione del decoro architettonico, utilizzo delle cose comuni e limitazioni contenute nel regolamento condominiale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 11502 dell'8 aprile 2022)
Si riconosce all'autonomia privata la facoltà di stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell'interesse comune ai diritti dei condomini, anche relativamente al contenuto del diritto dominicale sulle parti comuni o di loro esclusiva proprietà. Inoltre, il regolamento può validamente derogare alle disposizioni dell'art. 1102 cod.civ., giungendo al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'aspetto generale dell'edificio.
Le modificazioni apportate da uno dei condomini, in violazione del divieto previsto dal regolamento di condominio, connotano tali opere come abusive e pregiudizievoli e configurano l'interesse degli altri partecipanti al condomino ad agire a tutela della cosa comune.
La nozione di decoro architettonico, contemplata dall'art. 1120 cod.civ., comma 4, dall'art. 1122 cod.civ., comma 1, e dall'art. 1122-bis cod.civ., e sottesa, anche ai limiti di uso della cosa comune ex art. 1102 cod.civ., attiene a tutto ciò che si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità. Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile.