Condizioni per la vincolatività delle clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale. (Cass. Civ., Sez. II, n. 19209 del 21 settembre 2011)

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono le statuizioni rilevanti che si ricavano dalla pronunzia. La prima è che il regolamento condominiale possiede natura contrattuale quando è istituito in sede di alienazione delle singole unità immobiliari, essendo richiamato in tutti gli atti con i quali la proprietà cede le singole unità di cui si compone il condominio. La seconda consiste nella riconosciuta possibilità che il detto regolamento contenga limitazioni a diritti soggettivi spettanti ai singoli condomini. In applicazione di detta ultima regola si è ritenuta opponibile la prescrizione volta a vietare al proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano l'attività di sopraelevazione.

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