Clausola di diseredazione testamentaria dei fratelli. Legittimazione a far valere i vizi dell'atto di ultima volontà. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26062 del 17 ottobre 2018)

Poiché al fine di giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione, tale posizione non è riconoscibile in capo a chi, potenziale successibile "ex lege", sia stato validamente escluso, per diseredazione, dalla successione, atteso che la invalidità colpisce, di regola, uno o più singole disposizioni testamentarie, lasciando valide le altre, inclusa quella di esclusione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie veniva in considerazione la disposizione testamentaria in forza della quale l'ereditando disponeva che alla propria successione non venissero tutti i di lui fratelli (clausola di diseredazione). Riconosciuta valida la volontà testamentaria predetta, non poteva non essere conseguentemente negata (in difformità rispetto alla decisione della Corte di merito) la legittimazione ad agire per i citati parenti in linea collaterale, dovendosi ritenere gli stessi privi di qualsivoglia interesse all'impugnativa delle singole disposizioni.

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