Circa la forma dell'atto risolutorio della donazione e l'attitudine a sortire effetti meramente obbligatori assunto in sede di proposizione del ricorso per la separazione personale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5937 del 3 marzo 2020)

Anche nel caso di accordo tra coniugi per la risoluzione di una donazione e quindi la retrocessione dei diritti immobiliari al donante, deve essere rispettata la stessa forma dell’atto originario e principale.
È nulla la scrittura privata allegata al ricorso di separazione che impegna il coniuge a risolvere una donazione. L’atto accessorio, infatti, deve rivestire la stessa forma di quello principale per il principio di simmetria che non può essere assolto dal verbale di udienza. Ne consegue che il mancato spontaneo adempimento dell’impegno non può formare oggetto di trasferimento ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è la valenza di una scrittura privata mediante la quale due coniugi, in vista della separazione personale, si accordino nel senso di obbligarsi a risolvere per mutuo consenso una precedente liberalità donativa intercorsa tra i medesimi nel passato? La S.C. non ha dubbio alcuno: nessun effetto essa produce, sulla scorta della nullità della stessa. Infatti da un lato è nullo ogni impegno preliminare a donare (come anche la donazione di cosa futura), dall'altro l'eventuale contratto risolutorio di donazione non potrebbe non essere stipulato per atto pubblico ed alla presenza di due testimoni per un principio di simmetria formale.
Resta tuttavia l'amaro in bocca: prescindendo dalla scarsa perizia professionale di chi ha ritenuto introdurre un ricorso per separazione personale allegando una siffatta scrittura, v'è da domandarsi perché la S.C. non abbia qualificato il congegno negoziale in chiave di mera prospettiva di un accordo di sistemazione economica dei rapporti patrimoniali tra coniugi da assumere in sede di separazione personale. L'elemento causale autonomo, non coincidente con quello della donazione, avrebbe consentito infatti di prescindere da qualsivoglia formalismo, altresì sfuggendo dalla logica del divieto di cui all'art.771 cod.civ.

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