Cassazione Civile Sez. III 6757/2001: Associazione in partecipazione e non determinabilità di un soggetto nuovo
L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod.civ. e ss., che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto , da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purchè strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante; pertanto, è solo l'associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili e di restituirgli l'apporto. Da tale istituto si differenzia la figura di origine anglosassone, delle joint ventures e fra l'altro e più in particolare quelle delle joint venture corporations, con il quale termine si indicano forme di associazione temporanea di imprese contemplata dalla legge n. 584 del 1977 che, pur non costituendo una persona giuridica distinta dalle imprese riunite che conservano la propria autonomia, è però caratterizzata da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente all'impresa "capogruppo" che è legittimata a compiere, con l'amministratore, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'affare comune (di solito, appalto di opere pubbliche) e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti.