Cassazione Civile Sez. II 4413/2001 e Cassazione Civile Sez. II 3771/2001: Vincolatività delle prescrizione del D.M. 1444 del 1968 in materia di distanze nelle costruzioni
Cassazione Civile Sez. II 4413/2001
In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perchè contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.
Cassazione Civile Sez. II 3771/2001
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti , impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 9 D.M. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente apllicabili nei rapporti tra privati finchè non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.