Cassazione Civile Sez. II 13857/2001: Disciplina legale aree destinate a parcheggio

La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato o del complesso di essi, sono egualmente conseguite, purché il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso delle aree stesse (un metro quadro ogni venti metri cubi della costruzione ex art. 41 sexies, legge n.1150 del 1941, come introdotto dall'art.18, legge n. 765 del 1967, ed il doppio ex art. 2, legge n. 122 del 1989); mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore - venditore.

Commento

Se i parcheggi realizzati dal costruttore eccedono la misura prevista dalla legge come minima ed inderogabile (un metro quadro adibito a posto auto per ogni dieci metri cubi di edificazione) i posti auto sono liberamente alienabili a terzi estranei al complesso immobiliare, ovviamente senza alcun gravame quale un eventuale diritto di uso in favore di coloro che abitassero nel complesso immobiliare

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