Cass. Civ., sez. III, n. 1689/2006. Liberazione del fiejussore per un'obbligazione futura.
Relativamente ai rapporti di fideiussione per obbligazioni future la cui durata era in corso alla data di efficacia della norma del II comma dell'art. 1956 cod. civ. (regola aggiunta dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992), in virtú della corretta applicazione dell'art. 11, primo comma delle preleggi detta norma, non si verifica la nullità sopravvenuta fin dalla nascita del rapporto contrattuale della clausola di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia ai sensi del primo comma dell'art. 1956, ove ne ricorrano i presupposti. Ne segue che la clausola, valida ed efficace fino al momento dell'entrata in vigore del suddetto II comma, è idonea ad escludere la liberazione del fideiussore riguardo alle obbligazioni principali sorte prima di quel momento e, al contrario, determina la nullità sopravvenuta, dunque con effetto da quel momento ed in forza dell'applicazione dell'art. 1339 cod. civ., della clausola convenzionale stessa. Ne discende ulteriormente che l'esclusione della liberazione del fideiussore da tale clausola disposta, ove ricorrano i presupposti del citato primo comma, non può trovare giustificazione in essa, riguardo ad obbligazioni principali che siano sorte soltanto dopo quel momento.