Cass. Civ., Sez. V, n. 13291 del 17 giugno 2011. Vendita dell'immobile acquistato con agevolazioni "prima casa" prima del quinquennio e susseguente acquisto di quota non significativa di ulteriore immobile da adibire a propria abitazione prinicipale. Perdita dei benefici fiscali.

Perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa il contribuente che rivende prima dei cinque anni l’immobile per riacquistare una quota insignificante di un altro. Infatti, l’acquisto non dell’intero, ma di una quota dell’immobile, può beninteso integrare il requisito detto, ma solo qualora significativa, di per sé, della concreta disponibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione. Ciascun partecipante alla comunione, infatti, stabilisce l’art. 1102 c.c., può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non può comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria; esso è, cioè, inidoneo a realizzare l’abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore con il riconoscimento dell’aliquota dell’imposta ridotta sugli atti d’acquisto e non vale, pertanto, a realizzare la condizione dell’“acquisto di altro immobile” di cui al comma IV della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione è condivisibile: qualora infatti fosse possibile, mediante la mera acquisizione di una quota di un immobile da adibire ad abitazione, quale che fosse, mantenere le agevolazioni di prima casa già fruite in riferimento ad immobile successivamente alienato prima del quinquennio, la prescrizione legale sarebbe agevolmente eludibile.

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