Cass. Civ., Sez. Unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010. Il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione delle somme versate a titolo di interessi anatocistici decorre dalla conclusione del rapporto di conto corrente. Una volta dichiarata la nullità della previsione della capitalizzazione anatocistica, essa non opera neppure annualmente.
Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati.
Qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale otterrebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.