Inizio di decorrenza del termine prescrizionale



L'art. 2935 cod.civ., in relazione al momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, stabilisce che la prescrizione "incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere".

Il principio viene comunemente evocato con il brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio.

In applicazione della regola enunziata, se il diritto risulta sottoposto a termine di efficacia iniziale differito, ovvero a condizione sospensiva, il termine prescrizionale non potrà decorrere se non dal momento in cui, scaduto il termine o verificatosi l'evento condizionale, la situazione soggettiva attiva, divenendo efficace, potrà concretamente farsi valere nota1.

Se Tizio acquista un terreno a Milano sotto la condizione sospensiva, il cui evento consiste nel rilascio di una concessione edilizia entro i sei mesi dall'acquisto, è evidente che l'alienante non potrà instare per il pagamento del corrispettivo se non quando l'evento (il rilascio della concessione) si sia verificato. Per questo motivo la prescrizione del diritto di credito afferente al pagamento del prezzo non potrà che iniziare a decorrere da tale istante.

Giova comunque osservare che non conta, ai fini della regola in esame, che sussistano ostacoli di fatto (di qualsiasi specie) in ordine all'esercizio del diritto nota2. Non rileverebbe, per escludere la decorrenza del termine prescrizionale, un qualsiasi impedimento di fatto, bensí quell'impedimento che sia considerato rilevante per il diritto. Ad esempio l'ignoranza del titolare del diritto (ovvero il dubbio soggettivo circa la sussistenza del medesimo: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 21495/05 ) che non lo esercita, in quanto non è a conoscenza dell'esistenza dello stesso, non vale ad impedire comunque la decorrenza della prescrizione (Cass. Civ. Sez. I, 4235/96). In tema di fondo patrimoniale, è stato deciso che il termine prescrizionale di cinque anni ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria decorre a far tempo dalla data di annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio (Cass. Civ., Sez. III, 5889/2016).

In tema di annullamento del contratto, l'art. 1442 cod.civ. prescrive che il termine iniziale di decorrenza coincide con quello del perfezionamento dell'atto. Ciò anche quando, trattandosi di conflitto di interessi per avere l'amministratore di una società stipulato con sé stesso, costui sia in grado di interferire nelle deliberazioni assembleari, influenzando le decisioni della società, sostanziandosi, una siffatta situazione, in un impedimento di mero fatto (Cass. Civ. Sez. I, 6278/90).

A questa regola si fa eccezione unicamente nel caso in cui l'annullabilità dipenda da incapacità legale. In questa ipotesi il dies a quo (cioè l'inizio del termine prescrizionale) coincide con quello della cessazione della situazione di incapacità. Torna invece ad applicarsi la regola generale in tema di incapacità naturale, come sarà oggetto di separata indagine nota3.

Verifichiamo alla luce di singoli casi concreti l'operatività del principio in esame.

Per quanto attiene all'esperibilità dell' azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f. , il relativo termine di prescrizione quinquennale decorre dalla dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. Sez. I, 9197/93 ).

In tema di c.d. occupazione espropriativa si è individuato l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica (Cass. Civ. Sez. I, 4086/96 ).

In materia ereditaria è stato deciso che, essendo unitario il fenomeno della delazione, non si può configurare la prescrizione di un autonomo diritto di accettare l'eredità scaturente da una chiamata testamentaria relativa ad un negozio di ultima volontà scoperto successivamente, quando sia stata già accettata l'eredità da parte del medesimo soggetto chiamato per legge (Cass. Civ. Sez. II, 1993/93 ).

Sempre con riferimento al diritto di accettare l'eredità, è stato stabilito che, per i figli naturali, il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara tale loro status e non dall'apertura della successione (Cass. Civ. Sez. II, 2326/90).

In relazione all'impugnabilità del negozio testamentario, è stata altresì rilevata l'eccezionalità del modo di disporre dell'art. 624 cod.civ., il quale viene a conferire rilevanza all'impedimento di fatto, nella misura in cui il termine viene fatto decorrere dal giorno della notizia dell'errore, del dolo o della violenza (Cass. Civ. Sez. II, 8063/92).

In materia di contratto di fidejussione, si è statuito che il diritto del creditore nei confronti del garante, sorge soltanto alla scadenza dell'obbligazione garantita e che, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza della prescrizione si identifica nel momento in cui diviene esigibile il credito nei confronti del debitore principale (Cass. Civ. Sez. III, 3662/96).

Con riferimento al contratto di mutuo la prescrizione afferente al diritto alla restituzione di quanto ne è l'oggetto decorre dal giorno in cui scade l'ultima rata e non in relazione alla scadenza di ciascuna rata, dovendo il credito considerarsi unitario (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4232 del 10 febbraio 2023).

In tema di azione di ripetizione dell'indebito relativa a somme versate in base a clausola di corresponsione di interessi anatocistici nulla nell'ambito di un rapporto di conto corrente è stato deciso che il dies a quo del termine prescrizionale decennale decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente (Cass. Civ., Sez. Unite, 24418/10).

Per quanto attiene alla responsabilità contrattuale del notaio che abbia omesso l'effettuazione delle visure ipotecarie prima di stipulare l'atto, si è reputato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno a favore dell'ignaro acquirente, danno consistente nella sussistenza di formalità pregiudizievoli gravanti il bene acquistato, decorra dal giorno di stipulazione dell'atto (Cass. Civ. Sez. III, 11094/92). Tuttavia si è successivamente fatta strada una differente opinione: così è stato deciso che quello che conta è la situazione di concreta possibilità per il danneggiato di conoscere il pregiudizio scaturente dalla negligente condotta professionale. Conseguentemente il dies a quo di decorrenza del termine verrebbe a coincidere con quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass. Civ., Sez. II, 6747/2016). Rimane da chiarire come mai un siffatto principio sia stato reputato applicabile soltanto all'ambito in considerazione e non agli altri contesti in cui il consumatore ha a che fare con danni derivanti da prestazioni professionali o imprenditoriali.

In riferimento al rapporto fiduciario, è stato deciso che il fiduciante possa far valere la responsabilità del fiduciario che abbia alienato il bene trasferitogli ad un terzo senza autorizzazione entro dieci anni decorrenti dal giorno del perfezionamento del riferito atto di alienazione (Cass. Civ. Sez. I, 17334/08).

In tema di illecito extracontrattuale, il principio generale portato dal I comma dall'art. 2947 cod.civ. è che la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale abbia luogo dal giorno in cui "il fatto si è verificato", pur dovendosi rammentare che, ai sensi del n.3 dell'art. 2947 cod.civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per esso è stabilito un termine prescrizionale più lungo, questo si applica anche all'azione civile (Cass. Civ. Sez. III, 4740/96). In giurisprudenza tuttavia si è pervenuti all'affermazione di una regola ben più severa a carico del danneggiante in riferimento alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo di emoderivati infetti. E' stato infatti stabilito che in tal caso il dies a quo non già decorra dal giorno dell'esecuzione della trasfusione e nemmeno da quello in cui si siano palesati i primi sintomi della malattia, bensì dal momento in cui il danneggiato sia divenuto consapevole della causazione del proprio stato patologico per effetto della pregressa trasfusione (Cass. Civ., Sez. Unite, 581/08). In merito è stata coniata l'espressione di "danni lungolatenti" per alludere a quel pregiudizio che, potendo manifestarsi anche a distanza di molto tempo rispetto alla condotta lesiva, risulta particolarmente insidioso per il danneggiato. Tale principio è stato successivamente esteso anche ad altre attività professionali (es. quella notarile: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16463/09).
Va poi riferito come, per propria natura, vi siano eventi pregiudizievoli che esplicano i propri effetti in maniera perdurante. In tali ipotesi si parla anche di illecito permanente, con la conseguenza che l'inizio del termine prescrizionale non può che decorrere dal tempo in cui sia venuto meno l'elemento in grado di produrre il danno (si pensi alla trascrizione illegittima operata presso i registri immobiliari: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15795/13).

Note

nota1

Il termine decorre non dal momento in cui il diritto sia stato leso, ma "da quello in cui se ne può sperimentare la tutela" (Vitucci, voce Prescrizione, in Enc. giur. Treccani, p.8).
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nota2

Cfr.Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.117.
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nota3

Si tratta di una soluzione che, a detta di alcuni (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1978, p.405), è giustificata sulla base di una selezione di interessi effettuata dal legislatore.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • VITUCCI, La prescrizione e la decadenza, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XX, 1985

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