Capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno. Inapplicabilità al beneficiario del I°comma dell'art. 774 cod. civ., norma che concerne l'interdetto e l'inabilitato. (Corte Cost., sent. n. 114 del 10 maggio 2019)
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.