Astrattezza sostanziale della cambiale di garanzia. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7518 del 1 aprile 2014)
L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse.