Associazioni non riconosciute. Responsabilità solidale per i debiti d’imposta (tributi le sanzioni pecuniarie) di colui che, il forza del ruolo rivestito, ha gestito l'ente nel periodo considerato. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 2169 del 29 gennaio 2018)
In materia di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali sorgono ex lege al verificarsi del relativo presupposto, risponde il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Ne consegue che, ai fini tributari, non è necessaria la concreta prova dell'attività negoziale compiuta dal legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, dovendo, di contro, accertare in fatto l'effettiva direzione della medesima nel complessivo periodo fiscale oggetto degli atti impositivi e rispetto alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi.