Area esterna adibita ad autoparcheggio. natura condominiale e legittimazione attiva dell'amministratore. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 18796 del 10 settembre 2020)

La speciale normativa urbanistica, dettata dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione; pertanto, ove manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 cod.civ., con conseguente legittimazione dell'amministratore di condominio ad esperire, riguardo ad esse, le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli atti conservativi, al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si tratta dell'ennesima pronunzia della S.C. in materia di autoparcheggi. Questa volta non si tratta di statuire circa l'invalidità o meno della pattuizione interprivata volta a far venir meno il vincolo di destinazione d'uso del posto auto rispetto alle unità abitative ovvero di sancire l'integrazione del contratto per effetto dell'intervento del Giudice che venga ad istituire l'ormai famoso diritto di uso del posto auto a fronte dell'integrazione del prezzo di vendita dell'appartamento. Assai più semplicemente nella fattispecie veniva in considerazione la legittimazione attiva in giudizio dell'amministratore del condominio che si opponesse alle condotte abusive di coloro che avessero a violare la destinazione dell'area comune condominiale adibita a parcheggio dei veicoli. Tale legittimazione è pienamente sussistente ai sensi del n.4 dell'art. 1130 cod.civ..

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