Ancora sul riflesso probatorio dell'accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro sulla posizione del venditore in riferimento alle plusvalenze realizzate. (CTP Novara, sentenza 93, sezione Sesta, del 31-03-2015)

Il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro nei confronti dell’acquirente può essere utilizzato dall’amministrazione finanziaria come dato idoneo ad accertare, a carico della parte venditrice, una plusvalenza ai fini delle imposte dirette, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è quello del valore probatorio dell'accertamento di maggior valore di mercato del terreno oggetto di vendita, determinato in riferimento all'acquirente, sulla posizione del venditore. Costui è infatti gravato dall'imposta realizzata sull'eventuale plusvalenza realizzata. Cosa riferire dell'ipotesi in cui, in sede di accertamento con adesione, l'acquirente abbia a definire tale valore in misura superiore rispetto al prezzo dichiarato in atto? Secondo la Corte piemontese questo non si riflette nella prova di un incasso in nero di una somma maggiore da parte del venditore, costituendo un semplice elemento presuntivo, sulla cui scorta l'Amministrazione può fondare una presunzione semplice di conformità tra corrispettivo percepito e valore accertato, presunzione che può ben essere fatta venir meno con ogni mezzo probatorio a disposizione del venditore.

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