Forma del testamento


Il testamento è un negozio giuridico FORMALE.
Il testamento esige la forma scritta, la quale può essere utilizzata in tre modi: si distingue tra testamento pubblico, testamento olografo e testamento segreto. (Il terzo tipo di testamento è di fatto inutilizzato nella prassi, quindi può essere superfluo occuparsene in questa sede).
Il TESTAMENTO PUBBLICO E’ REDATTO DA PARTE DI UN NOTAIO, il quale traduce in parole scritte le volontà espresse, in presenza di testimoni, da parte del testatore. Vi si ricorre quando si vuole essere certi che la propria volontà sia espressa in modo tecnicamente preciso, o quando si vuole evitare che vengano sollevati dubbi circa la capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione, o quando si vuole essere sicuri che il testamento sia conservato senza pericoli di smarrimento o distruzione (oppure nei casi, oggi molto più rari che in passato, di analfabetismo del testatore).
Il testamento pubblico resta custodito in originale presso il notaio che lo ha redatto, il quale, fino a quando il testatore è in vita, non può rilasciarne copie a persone diverse dal testatore medesimo.
Il notaio che ha redatto un testamento pubblico è però tenuto a trasmetterne una copia al proprio Archivio Notarile di competenza perché se ne dia notizia nel “Registro Generale dei Testamenti”, un registro che non contiene copie dei testamenti, ma solo la notizia che un determinato soggetto ha redatto un testamento. Il Registro è stato istituito e viene aggiornato in base ad una Convenzione alla quale hanno aderito molti Paesi, e ha la funzione di rendere accertabile l’esistenza di testamenti redatti da persone decedute. Chiunque avesse un parente deceduto e volesse sapere se questi abbia redatto un testamento, può rivolgersi all’Archivio Notarile perché venga avviata una ricerca.

Più diffuso nella prassi è certamente il TESTAMENTO OLOGRAFO, redatto in forma privata direttamente dal testatore, senza intervento di testimoni. Il testamento olografo deve, per essere valido formalmente, essere SCRITTO INTERAMENTE DI PUGNO DAL TESTATORE (“autografia”), DATATO e SOTTOSCRITTO.
Se i tre requisiti formali sono soddisfatti, il testamento olografo è idoneo a disciplinare la successione esattamente come il testamento pubblico. Si ricorre al testamento olografo per ragioni di riservatezza, o perché si preferisce tenere con sé il documento al fine di rileggerlo periodicamente ed eventualmente modificarlo, o semplicemente perché non comporta alcun costo (contrariamente al testamento pubblico, che determina un compenso a favore del notaio di qualche centinaio di euro).
Il testamento olografo pone tuttavia problemi di conservazione (può essere smarrito o distrutto, eventualmente per mano di soggetto diverso dal testatore).

E’ bene tenere presente che TRA LE DUE FORME, PUBBLICA E OLOGRAFA, NON ESISTE ALCUNA “GERARCHIA”: un testamento pubblico può benissimo essere revocato mediante un testamento olografo e viceversa. Vale, a prescindere dalla forma utilizzata, la regola per la quale il testamento posteriore prevale su quello anteriore, del quale resteranno efficaci le sole disposizioni non incompatibili con quelle contenute nell’altro.

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