L’onere testamentario


Esiste, come si è anticipato, un terzo tipo di disposizione patrimoniale che può essere inserito in un testamento: si tratta dell’ONERE (o “modus”). Il testatore potrebbe scrivere: “lego al mio amico Tizio la somma di denaro di 50.000 euro con l’onere di destinarne le rendite al finanziamento di una borsa di studio per il migliore laureato in medicina della facoltà di Milano di ciascun anno accademico”.
Oppure, in modo più sfumato: “… con l’onere di destinare tale somma, trattenendone per sé le rendite, ad opere di beneficenza indirizzate a bambini in difficoltà”.
Tralasciando, per ragioni di sintesi, le valutazioni circa gli effetti di una disposizione testamentaria troppo “indeterminata”, ciò che conta qui evidenziare è che l’onere apposto alla disposizione (che può essere tanto una istituzione di erede quanto un legato) non può vincolare il soggetto onerato in misura superiore al valore di quanto riceve. Nell’esempio, l’amico Tizio, legatario di 50.000 euro, non sarà tenuto a spendere più di questa cifra nelle opere di beneficenza.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L’onere testamentario"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti