Il prezzo nella compravendita immobiliare. L’indicazione del “prezzo” e del “valore fiscale”


Il pagamento del prezzo, cioè di un corrispettivo in denaro, costituisce la prestazione che il compratore esegue a fronte dell’acquisto della proprietà.
Il prezzo, determinato dalle parti in base alla tipologia dell’immobile, alla sua estensione e all’andamento del mercato immobiliare, viene da esse dichiarato al notaio al momento della stipulazione del rogito: a tale riguardo, il notaio nella sua veste di pubblico ufficiale non può che recepire le dichiarazioni delle parti, ma ha il dovere di richiamare la loro attenzione sull’esigenza di evitare ogni violazione delle norme di legge vigenti.

Nella prassi, si assiste in numerosissimi casi al fenomeno della c.d. “simulazione del prezzo”: le parti dichiarano al notaio un importo, da indicare nell’atto pubblico, inferiore al prezzo realmente pattuito. La parziale occultazione del prezzo ha in genere lo scopo di ridurre i costi fiscali e notarili della compravendita: tanto le imposte dovute per il trasferimento della proprietà, quanto gli onorari professionali del notaio, sono infatti commisurati al valore “ufficiale” del contratto.
La legge finanziaria del 2006, il c.d. “Decreto Bersani” del luglio 2006 e la legge finanziaria del 2007 hanno modificato in misura rilevante lo scenario, innovando la disciplina fiscale del trasferimento sia per quanto attiene alla posizione dell’acquirente che per quanto riguarda la posizione del venditore.
Il tema del prezzo della compravendita è, come si vede, strettamente legato a quello del trattamento fiscale del contratto: si rinvia alla trattazione dettagliata della disciplina fiscale, anticipando tuttavia in questo paragrafo alcune indicazioni, anche di natura tributaria, che assumono rilevanza con riferimento al raggiungimento dell’accordo tra le parti sul prezzo.

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Prassi collegate

  • Quesito n. 119-2011/T, Alienazione di bene pertinenziale pro quota e applicazione della regola prezzo-valore

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