Ancora in tema di diritto del mediatore alla provvigione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11443 dell'8 aprile 2022)

In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quid juris nell'ipotesi in cui chiuse le trattative con il rifiuto della proposta veicolata dal mediatore, successivamente, a distanza di tempo, l'affare si chiuda tra le stesse parti, sia pure a diverse condizioni?
Anche in questo caso, secondo la Cassazione, la provvigione è dovuta. Infatti quello che conta è l'apporto causale dell'intervento del mediatore. Avendo costui posto in relazione i contraenti, fatto visitare l'immobile agli interessati, tanto basta. Non conta se questi ultimi, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata una prima offerta di acquisto, abbiano poi riaperto la trattativa (nella specie collocando bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini in maniera tale da riaprire le trattative e giungere all'acquisto anche se per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto).

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