Ambito di applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. (Tribunale di Lamezia Terme, 20 dicembre 2012)

La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno - volta a salvaguardare, per quanto possibile l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività - impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione ove l’individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Verrebbe da dire... per fortuna!
L'età avanzata non costituisce di certo un limite di per sè all'autodeterminazione. D'altronde gli strumenti negoziali della procura e del mandato ben possono costituire valido ausilio non soltanto nell'ipotesi posta all'attenzione della Corte di merito, ma anche in tutte quelle fattispecie in cui, a cagione di un mero impedimento fisico, una persona risulti impossibilitata a svolgere direttamente un determinato affare, senza che si debba scomodare un Giudice con una richiesta di nomina di amministratore di sostegno. Quest'ultimo punto, controverso, meriterebbe un approccio meditato e di buon senso.

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