Acquisto di box pertinenziali

Nota prot. n. 184632/2010, Agenzia delle Entrate
OGGETTO: Acquisto di box pertinenziali -Detrazione d'imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto.
In risposta alIa nota del 17 dicembre 2010, si fomiscono chiarimenti in relazione alIa detraibilita del 36 per cento -prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unita immobiliari residenziali e relative peliinenze -per l'acquisto di box peliinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell' atto di acquisto ma in un orario antecedente alIa stipula stessa. Ai riguardo si premette che l'agevolazione si applica, altresi, agli interventi relativi alIa realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonche all' acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione. Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l'Agenzia delle Entrate, dando rilievo alIa necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l'atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box. Nell'ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto notarile, ma in assenza di un preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non risultano promissari acquirenti del box e pertanto non e applicabile l' agevolazione non essendo riscontrabile l'effettiva sussistenza, al momenta del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Fermo restando quanta precisato dalle richiamate circolari, in relazione alIa peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell' atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento. Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fmire della detrazione non e stato ancora destinato al servizio dell'abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell' arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio puo considerarsi comunque realizzata.

Commento

(di Daniele Minussi) Interpretazione assai discutibile data dall'Amministrazione all'ipotesi, invero non infrequente, in cui il pagamento del box di pertinenza venga effettuato con bonifico eseguito poche ore prima dell'atto di trasferimento.
Non è certo criticabile il fatto che in tal caso vengano concesse le agevolazioni, quanto piuttosto che vengano negate nell'ipotesi in cui siano stati eseguiti nel tempo addietro bonifici non supportati da contratto preliminare pur quando nel contratto definitivo si chiarisca la natura pertinenziale dell'acquisto del box rispetto all'unità abitativa.

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