Natura unitaria dell'accertamento dell’interclusione del fondo ai fini della costituzione di servitù di passaggio coattivo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 55 del 4 gennaio 2018)

La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate; sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante.
L'indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà, ovvero al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
La indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso, anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea, per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è possibile avanzare richiesta di servitù coattiva allo scopo di sovvenire alla asserita interclusione di un fondo considerandolo artificiosamente "spezzettato" in porzioni autonome, ciascuna delle quali da considerare arbitrariamente come "autonoma". L'ipotesi concreta era costituita da un fondo, la cui giacitura evidenziava distinti piani posti a livelli diversi. Considerato l'uno avulso dall'altro, la proposizione di una valutazione di interclusione avrebbe dato luogo ad un riscontro positivo, tuttavia insussistente quando l'intero fondo fosse stato considerato unitariamente. Questa è tuttavia la corretta impostazione dell'accertamento che va condotto ai fini della costituzione della servitù coattiva e non già una valutazione parcellare.

Aggiungi un commento