Legge del 1913 numero 89 art. 142


1. È punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.
(Articolo così sostituito dall’art. 24, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 142"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti