Violazioni all'art. 51 n. 1 l.n. - sanzioni -




La violazione dell'art. 51, n. 1 l.n., che richiede l'indicazione del Comune, della data e del " locus loci " dell'atto notarile, è sanzionata dal II comma dell'art. 137 l.n..

In caso di recidiva sarà applicato l'art. 138, I comma, lett.e) l.n., che prevede la sospensione del notaio da uno a sei mesi.

Nell'ipotesi di seconda recidiva nell'infrazione all'art. 51, n. 1, l.n., la sanzione prevista sarà quella del nuovo art. 142 l.n., e cioè la destituzione.

I casi che possono richiamarsi sono quelli attinenti a imprecisioni, lacune o mancanze, (non è stato indicato il locus loci; manca la data in tutte lettere mentre è esattamente riportata quella in cifre; è stato indicato l'anno ma non il mese o il giorno ecc.) tali però da non compromettere l'esata collocazione dell'atto nel tempo e quindi di inficiare la validità del documento.

La sanzione connessa all'infrazione dell'art. 51, n.1 l.n., come già detto, ha natura disciplinare e non risolve gli eventuali effetti negativi sul documento e sul negozio nell'ipotesi di assoluta mancanza della data dell'atto.

In effetti l'art. 58, n. 5 l.n. afferma che l'atto privo di data o senza l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto, è nullo.

Le due ipotesi riportate nell'art. 58, n. 5 l.n. (se manca la data e non contiene l'indicazione del Comune di ricezione), devono essere logicamente interpretate in senso disgiuntivo; è sufficiente che manchi il Comune o la data per dichiarare nullo l'atto nota1.

Parte della dottrina afferma che la nullità dell'atto sarà dichiarabile solo nel caso in cui in atto non vi siano elementi che non consentano di attribuire data certa al documento.

Note

nota1

In quanto sia la collocazione temporale che quella geografica sono richieste espressamente dalla legge notarile, che attribuisce loro analogo valore.
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