Violazioni dell'art. 54 l.n




- SANZIONI -

Il principio generale posto dall'art. 54 l.n. per cui la lingua in cui deve essere ricevuto l'atto pubblico notarile è l'italiano, è tutelato in maniera particolarmente forte.

La legge notarile, in tema di documentazione in presenza di parti straniere che non conoscano la lingua italiana, prevede, nel caso di violazione della norma, una doppia sanzione: la prima sul piano disciplinare concernente la sospensione del pubblico ufficiale; la seconda di natura sostanziale, indirizzata al documento/atto pubblico, che ne prevede la nullità.

In pratrica il mancato rispetto dell'art. 54 l.n. è disciplinarmente sanzionata dall'art. 138, I comma, lettera b) l.n., che prevede direttamente la sospensione del notaio da uno a sei mesi.

In caso di recidiva la sanzione prevista è la destituzione, come indica l'art. 142, lettera b) l.n..

Va sottolineato che è l'intero l'articolo 54 l.n. ad essere sanzionato così gravemente in ambito disciplinare, quindi l'aver costituito un testimone che non conosce la lingua straniera; il fatto che non tutte le parti abbiano dichiarato di non conoscere la lingua italiana; che l'atto sia stato redatto facendo precedere il testo in lingua straniera, può dare vita alla contestazione disciplinare nei confronti del notaio.

Dal punto di vista sostanziale, l'errore del pubblico ufficiale nell'applicazione dell'art. 54 l.n. espone il documento atto pubblico alla sanzione di nullità, di cui all'art. 58, n. 4 l.n..

Questo è un ulteriore caso in cui l'unico comportamento del notaio (nell'ambito degli obblighi prescritti in materia di forma dell'atto notarile) comporta conseguenze sanzionatorie sia sul piano disciplinare per il pubblico ufficiale, che sul piano sostanziale per l'atto voluto dalle parti.

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