Violazioni dell'art. 66 l.n.: sanzioni




L'obbligo di custodia previsto dall'art. 66 l.n. impone al notaio di non consegnare, nessuno dei suoi atti originali, se non nei casi di legge, tra cui devono essere ricomprese le ipotesi definite dall'art. 70 l.n..

Nel caso di sequestro del documento originale, l'art. 66 l.n. stabilisce la procedura in base alla quale é possibile mantenere a raccolta la copia esatta (conforme) del documento da consegnare.

La violazione dell'obbligo di conservazione degli atti, come prescritto dall'art. 66 l.n., trova la sua sanzione nell'art. 137, I comma l.n..

Ipotesi diversa e più grave è quella prevista, sempre sul piano disciplinare, dall'art. 138, I comma, lettera c) l.n. nel caso in cui, l'obbligo di conservazione degli atti ricevuti, sia stato violato dal notaio con un comportamento "negligente", che quindi si riferisce ad un atteggiamento superficiale del notaio.

A tale infrazione consegue la sospensione del notaio dal uno a sei mesi.

Ancora più grave è l'ipotesi delineata dal successivo art. 142 l.n., che commina la destituzione del notaio, nel caso in cui "dolosamente", quindi con un comportamento consapevole delle conseguenze, egli non conservi i repertori e gli atti da lui ricevuti nota1 .

Per ultimo, lo stesso art. 66 l.n., stabilisce il termine di dieci giorni entro cui trasmettere all'Archivio una copia conforme, in busta chiusa, di ogni testamento pubblico ricevuto dal notaio.

Anche in questo caso la violazione del termine fissato dalla legge notarile, espone il notaio alla sanzione disciplinare dell'art. 137, I comma l.n..

Note

nota1

In tale concetto devono rientrare tutti gli atti e documenti che il notaio ha l'obbligo di mantenere a raccolta, con le eccezioni di legge.
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