Violazioni all'art. 51 n.11 l.n. - sanzioni -




Dal punto di vista disciplinare, la violazione del punto 11 dell'art. 51 l.n. è sanzionata dal II comma dell'art. 137 l.n..

In caso di recidiva, la sanzione è quella stabilita dal I comma, lett. e) dell'art. 138 l.n., che prevede la sospensione del notaio da uno a sei mesi.

Nel caso di seconda recidiva l'art. 142, lett.b) l.n., prevede la destituzione del notaio.

Per quello che attiene all'ambito sostanziale, la violazione del punto 11 dell'art. 51 l.n. comporta la nullità del testamento, per atto di notaio, secondo quanto previsto dal punto 4 dell'art. 58 l.n. .

Questa affermazione va però collegata con quanto affermato dall'art. 606 cod.civ. in materia di "Nullità del testamento per motivi di forma".

In effetti l'art. 606 cod.civ. stabilisce quali siano le uniche cause di nullità del testamento per atto di notaio, dipendenti da vizi di forma, precisando anche che "Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse".

Tale disposizione del codice civile, in relazione al contenuto dell'art. 60 l.n. , prevale su quanto stabilito dalla legge notarile.

Quindi la nullità del testamento per atto di notaio sancita dal n. 4 dell'art. 58 l.n. non avrà effetti sostanziali nei confronti del documento/testamento, ma unicamente sul piano disciplinare.

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