Forma della rinunzia




La rinunzia si può definire in via generale come atto negoziale a forma libera.

Ogniqualvolta essa abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, ai sensi del n.5 dell'art. 1350 cod.civ., risulta tuttavia soggetta allo scritto ad substantiam actus. Sarebbe pertanto insanabilmente nulla una rinunzia orale (anche se in giurisprudenza si è concluso per la non indispensabilità della forma scritta per la rinunzia avente ad oggetto il diritto di avvalersi dell'usucapione (Cass. Civ. Sez. I, 4945/96 ). Quando l'atto ha ad oggetto diritti diversi da quelli concernenti immobili non è esclusa la rilevanza di comportamenti concludenti (c.d. rinunzia tacita), anche se non si può parlare di una rinunzia presunta (ricordando l'analoga classificazione che si può operare in tema di accettazione d'eredità, ambito in cui v'è modo di proporre una tripartizione: accettazione espressa, tacita e presunta). Come è evidente, particolare delicatezza assume l'interpretazione della volontà del dichiarante, dovendo, allo scopo di potersi reputare intervenuto un atto di rinunzia, risultare ben chiara la volontà di abbandonare il diritto (Cass. Civ. Sez. II, 2130/75 )nota1. Può parlarsi di rinunzia tacita rispetto agli effetti acquisitivi dell'usucapione? La risposta è affermativa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17321/2015), ma non contrasta con quanto sopra riferito. Non si tratta infatti di rinunziare senza le prescritte forme ad un diritto reale afferente beni immobili, ma di implicitamente fare rinunzia, tramite un contegno concludente, a far valere una situazione di fatto che potrebbe dare ingresso ad una pronunzia costitutiva del diritto reale. Ciò da conto altresì di come tale atto abdicativo, quand'anche fosse stato perfezionato per iscritto, non sarebbe certo soggetto a trascrizione. Pure in tal caso si paleserebbe come opponibile all'avente causa dal rinunziante (Cass. Civ., Sez. II, 11158/2016).

Note

nota1

In maniera analoga Moscarini, voce Rinunzia, in Enc.Giur.Treccani, p.6.
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