Casi di forma vincolata quanto all'intero atto



Quando la legge prescrive un determinato formalismo per la validità dell'atto, complessivamente considerato, occorre che il requisito formale investa tutti gli elementi essenziali della fattispecie. Non potrebbe pertanto il requisito formale essere ricavato da dichiarazioni, quand'anche confessorie, sprovviste del formalismo in esame (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19488/2014) Si pensi agli atti di cui all'art. 1350 cod. civ. che richiedono la forma scritta (norma espressamente richiamata dall'art. 21 comma 2 bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 come novellato dal D.Lgs. 235/2010 nonchè dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), vale a dire gli atti con i quali si producono determinati effetti per lo più in relazione a diritti reali immobiliari, alla forma vincolata voluta dai contraenti ex art. 1352 cod. civ.. Accanto alla norma in esame, avente carattere generale, si rinvengono ulteriori ipotesi di formalismo ad substantiam legate invece al tipo di atto. Una breve ricognizione conduce a considerare le fattispecie che seguono.

  1. L'art. 14 cod. civ. prevede che le associazioni e le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico.
  2. Ai sensi dell'art. 162 cod. civ., le convenzioni matrimoniali (separazione dei beni, costituzione di comunione convenzionale, costituzione di fondo patrimoniale) debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Tale previsione normativa deve essere integrata, similmente a quanto avviene per le donazioni, dal combinato disposto degli artt. 47 e 48 l.n., norme ai sensi delle quali è necessaria l'assistenza dei testimoni.
  3. L'art. 408 cod. civ. , dettato in tema di amministratore di sostegno, prevede che l'indicazione possa venire espressa dal soggetto interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  4. L'art. 475 cod. civ. prescrive la necessità, in tema di accettazione espressa d'eredità, dell'atto pubblico o della scrittura privata.
  5. L'art. 484 cod. civ. dispone che l'accettazione con beneficio di inventario debba essere effettuata per atto pubblico ricevuto da un notaio o da un cancelliere.
  6. Per la dichiarazione di rilascio dei beni ereditari l'art. 507 cod. civ. compie un rinvio all'art. 498 cod. civ. , sancendo l'indispensabilità che l'atto venga perfezionato con l'intervento notarile ovvero, alternativamente, per scrittura privata autenticata o con verbale ricevuto dal competente cancelliere.
  7. L'art. 519 cod. civ. prevede che la rinunzia all'eredità deve essere effettuata mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. Si tratta pertanto di un atto negoziale formale ad substantiam actus. Nessun formalismo particolare sembra invece qualificare la rinunzia al legato.
  8. L'art. 1543 cod. civ. richiede, sotto pena di nullità, la forma scritta per la vendita dell'eredità.
  9. Ai sensi dell'art. 1978 cod. civ. la cessione dei beni ai creditori deve essere effettuata per iscritto sotto pena di nullità.
  10. Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1998, n. 192 il contratto di subfornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Il II comma della riferita disposizione precisa, eliminando eventuali dubbi, che costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica.
  11. Ai sensi dell'art. 2504 cod. civ. la fusione deve essere fatta per atto pubblico. La stessa regola, in forza del rinvio espressamente operato dall'art. 2506 ter cod. civ. , è applicabile all'atto di scissione di società. L'art. 2603 cod. civ. prescrive che il contratto con il quale viene costituito il consorzio deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Si tratta dunque di un caso di forma vincolata ad substantiam.
  12. L'art. 2821 cod. civ. richiede che l'atto negoziale con il qual viene concessa la garanzia ipotecaria (che si può considerare perfezionata soltanto in forza dell'iscrizione ex art. 2808 cod. civ. ) debba rivestire la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico a pena di nullità. Occorre rimarcare che la norma in esame prevede la concessione dell'ipoteca in virtù di una semplice dichiarazione unilaterale, concepita come atto negoziale promanante dal debitore. Si tratta di un fenomeno assai singolare che sembra in qualche modo costituire un'eccezione rispetto al principio di cui all'art. 1987 cod. civ. , ai sensi del quale le promesse unilaterali devono ordinariamente ritenersi inefficaci a determinare l'insorgenza di obbligazioni.
  13. Gli artt. 21 (recentemente modificato ad opera del D.Lgs 6 ottobre 2004, n. 251 ) e 56 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevedono rispettivamente che il contratto di somministrazione di manodopera e quello di inserimento debbano essere stipulati in forma scritta a pena di nullità. Le dette disposizioni prescrivono anche un contenuto tipizzato dei citati congegni negoziali, con speciale riferimento al primo di essi (si veda il dettagliatissimo elenco di cui alla prima delle riferite norme).
  14. Assumeremo inoltre in considerazione, a cagione della speciale importanza che riveste l'elemento formale, la donazione (cfr. art. 782 cod. civ. ), le varie specie di testamento (cfr. art. 601 cod. civ. ), nonchè di revoca del medesimo (cfr. l'art. 680 cod. civ. e l'art. 682 cod. civ. per la revoca effettuata in forza di testamento cronologicamente successivo).
  15. L'art. 3 della Legge 6 maggio 2004, n. 129 prevede a pena di nullità la forma dello scritto per il contratto di affiliazione commerciale (franchising) parallelamente prescrivendone un contenuto predeterminato.
  16. L'art. 72 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) come modificato dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 prescrive, pena la nullità, la forma scritta del contratto con il quale viene ceduto (o promesso in vendita) un diritto qualificabile con il termine di "multiproprietà".

Si pensi infine agli atti per i quali sia stata prevista una specifica forma vincolata voluta dai contraenti ex art. 1352 cod. civ. nota1.

Note

nota1

Cfr. Di Giovanni, La forma, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t. 2, Torino, 1999, p. 779.
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Bibliografia

  • DI GIOVANNI, La forma, Torino, I contratti in generale, a cura di Gabrielli, 2, 1999


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